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Movimenti nelle zone rosse, controlli e sanzioni: cosa prevede il decreto

I controlli saranno gestiti dalla Prefettura, ma il Premier Conte ha specificato che non ci si trova davanti ad un divieto assoluto di circolazione, bensì alla necessità di non effettuare spostamenti immotivati

Fra le diverse misure stringenti applicate dal nuovo Decreto per il contenimento del contagio da coronavirus quelle relative ai movimenti all'interno della Lombardia e delle province che per comodità definiremo in "zona rossa" è quello che suscita maggiore clamore e che al tempo stesso lascia maggiori dubbi irrisolti. Tutti i cittadini modenesi - e non solo - si chiedono infatti quali movimenti saranno consentiti: partiamo con il dire che il testo varato nella notte non fornisce una risposta univoca e precisa.

La lettera a) dell'articolo 1 spiega di "evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori", anche se la mobilità è consentita "per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute", anche se "è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza". La dicitura "comprovate esigenze lavorative" non è ovviamente dirimente: il testo non stabilisce infatti alcuna casistica, nè definisce quali siano le attività lavorative per il quale è consentito spostasi.

Conte, nella sua conferenza in piena notte, ha spiegato che in merito agli spostamenti da e per le zone rosse, ma soprattutto al loro interno "non c'è divieto assoluto ma c'è la necessità di motivarlo". Insomma, un appello a limitare i movimenti soltanto per questioni realmente necessarie, lungi dal paventare un blocco completo della circolazione o addirittura delle merci.

All'articolo 4 il DPCM si occupa nello specifico del monitoraggio delle nuove misure: "Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata". 

Toccherà dunque alle Prefetture organizzare anche la rete di controlli territoriali. Il Prefetto di Modena in queste settimane di emergenza non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione: confidiamo che possa farlo nelle prossime ore a tutela della sicurezza pubblica e per fornire una risposta più chiara alle domande della cittadinanza. Come per qualsiasi norma che lascia spazio ad interpretazioni, infatti, le direttive pratiche sui controlli rappresentano un elemento fondamentale per l'applicazione delle misure.

Le sanzioni? Il Decreto prevede che, il mancato rispetto degli obblighi sia punito "ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6". Si tratta del reato di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", che il nostro codice punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

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