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Spostamenti limitati, scuole e luoghi di aggregazione chiusi. Il testo del Decreto

Condensati in 13 pagine i divieti per la Lombardia e altre 14 province. Ecco il testo integrale:

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto che stabilisce misure restrittive per tutto il paese, in particolare per la Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Questa la sintesi delle nuove regole che si applicano in questi territori che per comodità definiremo 'zona rossa':

  • a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;
  • b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
  • c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
  • d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
  • e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
  • f) sonochiusi gli impianti da sci;
  • g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
  • h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
  • i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
  • l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
  • m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
  • n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
  • o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
  • p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
  • q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
  • r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;
  • s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

Il testo definitivo del decreto del 8 marzo 2020 -  PDF

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