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Cronaca

Indagine sui morti nei crolli del sisma 2012, il Tribunale decide per l'archiviazione

Non saranno svolte indagini a seguito degli esposti presentati dall'ex consigliere bastigliese Antonio Spica. Per il giudice sarebbe impossibile dimostrare che l'applicazione della normativa antisismica avrebbe potuto salvare la vita dei singoli lavoratori delle aziende crollate

Ieri il Gip del Tribunale di Modena - dott.ssa Pirillo -  ha reso note le motivazioni con le quali viene archiviata l'indagine relativa alle morti dei lavoratori nei crolli delle aziende della Bassa modenese durante il sisma 2012. Il procedimento è quello relativo alla denuncia presentata nel giugno 2018 dall’avvocato Antonio Giardina, esperto nel ramo del Diritto dell’Ambiente, Sismicità e Protezione Civile, su impulso dell'ex consigliere di Bastiglia Antonio Spica, da anni attivo sul fronte delle due calamità naturali che hanno colpito il territorio negli ultimi anni

L'inchiesta era stata "aperta e chiusa in un giorno", in quanto il PM Maria Angela Sighicelli aveva immediatamente chiesto l'archiviazione del caso, cui l'avvocato si era opposto. Ludienza di archiviazione si era tenuta in camera di consiglio il 25 giugno scorso.

Il fulcro della denuncia risiedeva nelle presunte colpe delle istituzioni pubbliche nel periodo antecedente al sisma emiliano, specialmente in merito all'applicazione della normativa antisismica. L'indagine "parallela" svolta da Spica e dal legale aveva trovato fondamento in particolare nel verbale della Commissione Grandi Rischi del 5 giugno 2012, ovvero la prima riunione svolta dopo le scosse del 20 e 29 maggio. Nel verbale si legge: "[…] il processo di aggiornamento della pericolosità e delle norme sismiche per le costruzioni è stato avviato dall’ordinanza della Protezione Civile OPCM 3274 del 2003; […] va rilevato che la consistenza dei danni del patrimonio edilizio causati dal sisma sono in parte da attribuire ai ritardi con cui tali aggiornamenti sono stati applicati e/o recepiti in documenti normativi cogenti e in particolare: 1) il ritardo nell’adozione in maniera cogente della nuova classificazione sismica consentendo cosi, ad esempio, che venissero ancora realizzate dopo tale data (2003) costruzioni, tra cui molti capannoni industriali, senza considerare gli effetti sismici […] rimane attuale la raccomandazione già fatta il 28 gennaio 2012 (ndr, 6 mesi prima del sisma) di tenere alta l’attenzione per l’intera area padana, a seguito della elevata sismicità in corso da un anno; 2) le proroghe e i ritardi con cui sono entrate in vigore in maniera cogente le nuove tecniche sulle costruzioni (NTC2008 e relativa circolare)".

In sintesi, dunque, la Commissione evidenzia ritardi nell'adeguamento della normativa edilizia alle indicazioni forniti dalla Protezione Civile e delle Norme Tecniche di Costruzione deliberate nel 2008.

Le motivazioni dell'archiviazione sono alo stesso tempo complesse e interessanti. Si legge infatti nell’ordinanza del GIP: “(...) E' evidente come, pur a volere individuare una colpa generica o specifica delle singole persone fisiche che nell'ambito dei singoli enti si siano interessati alla gestione dell'emergenza post sisma in Emilia Romagna, dovrebbe poi accertarsi il nesso causale nel reato omissivo colposo, dunque la prova che la condotta alternativa lecita avrebbe evitato, con elevata probabilità, l'evento mortale del singolo lavoratore. Saremmo dinanzi ad una probatio diabolica, se si pone mente alla circostanza che attraverso una perizia collegiale completa ed esaustiva discussa nel contraddittorio tra le parti, è stata esclusa la responsabilità colposa delle condotte dei responsabili della Hemotronic, sia sul punto relativo all'adeguamento della struttura alla normativa antisismica, sia sul punto della autorizzazione, non vincolante, al rientro dei lavoratori dopo il primo evento sismico del 20 maggio. Dunque, pur volendo ipotizzare una condotta colposa di un numero indistinto di soggetti operanti in enti pubblici, la cui in individuazione sarebbe assolutamente impossibile, le condotte dei responsabili di Haemotronic, ritenute del tutto corrette, avrebbero determinato l'interruzione del nesso causale tra la presunta responsabilità delle condotte colpose degli enti pubblici denunciati ed il singolo evento morte. In altri termini se pur gli enti denunciati avessero agito in modo conforme, secondo quanto ipotizzato dalla difesa, la condotta dei responsabili di Haemotronic è da ritenere causalmente ricollegabile all'evento lesivo e sarebbe un ragionamento del tutto presuntivo ritenere che a fronte dell'osservanza della condotta alternativa lecita da parte degli enti pubblici denunciati, i vertici di Hemotronic avrebbero assunto diverse determinazioni. Dunque, il nesso causale tra la condotta omissiva colposa denunciata, ove provata, sarebbe comunque interrotto dalla condotta, peraltro ritenuta lecita, dei responsabili della Haemotronic. In tale contesto le ulteriori richieste di approfondimento investigativo si presentano del tutto inutili e prive di proficui sbocchi in sede dibattimentale.”

Spica, sottolineando come la denuncia non aveva mai fatto riferimento a qualsiasi condotta relativamente ai proprietari dell’edificio crollato a Medolla (Haemotronic), commenta: "E' incredibile. Come a voler significare che anche in caso di provvedimenti degli organi del Sistema nazionale e regionale di protezione civile che avessero imposto adeguamenti antisismici ovvero verifiche strutturali degli edifici sulla base a parametri tecnico-normativi più severi e stringenti, non si avrebbe avuta la prova del c.d. “nesso causale”, vale a dire che l’adozione ed attuazione di quei provvedimenti avrebbero senz’altro potuto evitare gli eventi mortali che si sono di fatto verificati. E ciò senza che fosse stata mai disposta una consulenza tecnica che avesse accertato appunto le condotte tenute dai soggetti pubblici facenti parte del Sistema regionale e nazionale di Protezione Civile ed il relativo rapporto causale con i crolli che hanno determinato la morte dei lavoratori. L’interpretazione suggerita dal GIP vanifica di fatto lo spirito e le finalità della normativa in materia di protezione civile".

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