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Elezioni Regionali, come funziona la legge elettorale in Emilia-Romagna

Un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Da un lato un meccanismo molto semplice per l'elezione del presidente, dall'altro calcoli complessi per l'assegnazione dei seggi per i consiglieri

Il prossimo 26 gennaio tutti gli emiliano-romagnoli sono chiamati al voto per l'elezione del Presidente della Regione e dei consiglieri dell'Assemblea Legislativa. Lo strumento in vigore per questa tornata elettorale è la Legge Regionale luglio 2014, n. 21, che regola il meccanismo di elezione. Una legge proporzionale con premio di maggioranza e "clausola di garanzia", pensata per garantire la governabilità della Regione in qualsiasi scenario.

Da un lato, quello che riguarda l'elezione del Presidente, la legge emiliano-romagnola è semplicissima, basilare: il candidato che ottiene il maggior numero di voti, fosse anche solo uno in più del secondo, viene eletto Presidente. Molto più complicato, invece, è il meccanismo che regola la composizione del consiglio regionale, formato da 50 consiglieri.

Proviamo a fare chiarezza. Dei 50 consiglieri, 40 sono eletti con metodo proporzionale in base ai risultati di ciascun collegio provinciale, 9 sono invece quelli eletti in base al premio di maggioranza (variabile), mentre l'ultimo seggio spetta al candidato presidente che è giunto secondo.

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I consiglieri eletti proporzionalmente nei collegi provinciali

La regione è stata suddivisa in nove collegi, corrispondenti alle province. Ciascun collegio elegge un numero preciso di consiglieri che formeranno i 40 eletti con il metodo proporzionale. A Modena spettano 6 consiglieri, a Bologna 9, a Reggio Emilia 5, Parma 4, Forlì-Cesena 4, Ferrara 3, Ravenna 3, Piacenza 3 e Rimini 3. In sostanza, i seggi di ogni collegio vengono ripartiti fra le liste proporzionalmente ai volti ricevuti, ma questo avviene attraverso un calcolo tutt'altro che semplice, che siamo costretti a sintetizzare così. 

Si tratta di un calcolo matematico su due livelli. Il primo serve a determinare il cosiddetto quoziente elettorale di circoscrizione, che attribuisce i seggi pieni ad ogni lista nella rispettiva circoscrizionema genera anche dei resti. Per attribuire quindi i seggi restanti il calcolo viene eseguito a livello di collegio unico regionale, che determina a quali liste e in quale circoscrizione provinciale attribuire i seggi.

Vale la pena ricordare che alla ripartizione dei seggi non partecipano tutte le liste, ma solo quelle che hanno superato la soglia di sbarramento, vale a dire a quelle liste che hanno ottenuto almeno del 3% dei voti validi o il cui candidato Presidente collegato ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione.

Il premio di maggioranza variabile

Nove seggi sono spartiti in base al risultato della coalizione (o della lista) che sostiene il candidato Presidente vincitore. Se tali liste hanno conseguito un numero di seggi della quota proporzionale superiore a 24 (escluso il seggio del Presidente), guadagnano 4 seggi della quota maggioritaria: in tal caso i restanti cinque seggi sono ripartiti tra le liste non collegate al Presidente eletto e con l’ultimo di questi seggi è eletto il candidato Presidente arrivato secondo. Se invece le liste hanno conseguito un numero di seggi della quota proporzionale pari o inferiore a 24 al medesimo gruppo o coalizione di liste, saranno assegnati tutti i 9 seggi della quota maggioritaria. In tal caso il candidato giunto secondo viene eletto utilizzando l’ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alle liste circoscrizionali a lui collegate.

Potrebbe però accadere che, a fronte di una cifra elettorale regionale conseguita inferiore al 40% dei voti validi, il numero dei seggi alla coalizione di maggioranza non raggiunga i 27 seggi: in tal caso interviene la "clausola di garanzia", che prevede una quota di seggi aggiuntiva assegnata alla forza che ne ha ottenuti di più, fino ad arrivare a quota 27. In questo caso i seggi vengono detratti alle liste "sconfitte", a partire dai seggi assegnati con i minori resti.

Le preferenze di lista

L'elezione dei consiglieri è determinata da quante preferenze raggiunge ogni candidato all'interno della propria lista. La legge emiliano-romagnola prevede il meccanismo della doppia preferenza di genere: ciascun elettore può scrivere sulla scheda due nomi di candidati appartenenti alla stessa lista, a patto che siano uno maschio e uno femmina. Nel caso si indichino due candidati dello steso genere, sarà valido solo il voto dato al primo.

Ricordiamo anche che la legge elettorale prevede il cosiddetto voto disgiunto. E' possibile infatti barrare la casella con il nome di un candidato Presidente e allo stesso tempo barrare il simbolo di una lista a lui non collegata.

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