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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Edilizia convenzionata e agevolata, tante novità nel nuovo Regolamento comunale

Il Regolamento definisce i criteri preferenziali per l’acquisto e la locazione degli alloggi in edilizia convenzionata, pari almeno al 75% degli alloggi per ciascun intervento. Introdotti nuovi strumenti e modalità dell’abitare per rispondere ai bisogni abitativi emergenti. Previsto fondo perequativo di sostegno per famiglie fragili

E' stato presentato oggi in consiglio comunale a Modena il Regolamento edilizia convenzionata, che definisce nuovi importanti criteri in un settore quatomai delicato, in particolare con riferimento alla morosità e all'accesso alla casa. Ilp provvedimento è stato poi approvato con il voto a favore di Pd, Art.1 – Mdp – Per me Modena, M5S e CambiaModena, contrario di Forza Italia e con l’astensione di Idea popolo e libertà.

Nuclei familiari residenti a Modena e nei comuni limitrofi sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto per cause diverse dalla morosità, nuclei in affitto in città o nei comuni della provincia, con preferenza di chi occupa alloggi inadeguati, con particolare riferimento alle barriere architettoniche. E ancora famiglie in cui sono presenti persone disabili, minori, over 65, ma anche giovani e giovani coppie in cui almeno uno degli acquirenti abbia meno di 40 anni. Sono questi i criteri preferenziali che verranno seguiti in futuro per stabilire la priorità di acquisto o locazione degli alloggi di edilizia convenzionata.

Il Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata lascia però la discrezionalità al Comune di stabilire criteri diversi in relazione alla specificità dei singoli progetti. Salvo diversa indicazione della Giunta, i soggetti in possesso dei requisiti avranno diritto ad almeno il 75% degli alloggi che in ogni intervento verranno realizzati o di quelli assoggettati a vincolo di locazione (da ripristinare in caso di disdetta da parte del locatario o in caso di sfratto per morosità).

In relazione al singolo progetto, per la compravendita potrà essere definito dalla Giunta un requisito di reddito massimo, assumendo come indicatore il valore Isee del nucleo familiare, mentre per la locazione il valore Isee dovrà essere compreso tra 12.500 e 45 mila euro. I nuclei che potranno accedere all’acquisto o alla locazione di alloggi in edilizia convenzionata dovranno avere cittadinanza italiana o altra condizione a essa equiparata, residenza o sede dell’attività lavorativa nel comune di Modena, trovarsi in possesso dei requisiti di moralità sulla base delle normative relative all’antimafia e di contrasto alle organizzazioni criminali, e in condizione di impossidenza (non essere proprietario di altri immobili a uso residenziale in Italia) da un tempo che verrà definito intervento per intervento in relazione ai contributi erogati e dovrà permanere per almeno 10 anni nel caso di compravendita e di 4 anni per la locazione.

Vengono equiparati agli impossidenti i proprietari di altro alloggio non più adeguato alle esigenze della famiglia nel comune e nella provincia di Modena, che prima della compravendita del nuovo alloggio stipulino un contratto d’uso a favore del Comune Agenzia Casa o altro Ente (CambiaMo, Acer, ecc.) per almeno 10 anni (sono esclusi gli alloggi in classe energetica F o G salvo impegno a eseguire interventi di miglioramento energetico). Sono equiparati agli impossidenti anche i proprietari o comproprietari di beni a uso residenziale in comuni diversi da quello di Modena che non rientrino nelle categorie dei beni di lusso e che abbiano un valore catastale inferiore a 60 mila euro, ma anche coloro che risultano nudi proprietari di immobili a uso residenziale con usufrutto a favore di parenti fino al secondo grado o godimento con provvedimento del giudice in sede di separazione tra coniugi e che al momento dell’acquisto non abbiano la disponibilità diretta ed esclusiva del bene almeno da due anni. Stesso trattamento, infine, per i destinatari di eredità o lasciti testamentari di immobili comunque non appartenenti a categorie dei beni di lusso.

Il prezzo massimo di vendita degli alloggi verrà determinato dal Comune in sede di convenzione con il soggetto attuatore dell’intervento e nel caso in cui l’accordo tra venditore e acquirente sia inferiore di oltre il 15 per cento rispetto al valore massimo di vendita stabilito, ne dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione affinché possa esercitare il diritto di opzione di acquisto a patrimonio pubblico. L’acquirente dovrà occupare l’alloggio entro sei mesi dall’acquisto e dovrà risiedervi per almeno 5 anni. Non potrà vendere l’unità immobiliare per almeno 5 anni. Tramite autorizzazione della Giunta, il soggetto attuatore potrà vendere una o più unità immobiliari oltre che a persone fisiche anche ad associazioni ed Enti del terzo settore.

Anche in caso di affitto, prima di sottoscrivere il contratto il venditore dovrà richiedere il canone massimo applicabile al Comune. È vietata la sublocazione da parte dei locatari. Alla scadenza del vincolo di locazione è ammessa la prosecuzione del contratto a titolo di compensazione di altro obbligo gravante su altro alloggio di analoghe caratteristiche, previa autorizzazione con delibera di Giunta e persistenza dei requisiti. Nel caso di alloggi lasciati liberi per volontà del locatario o per sfratto per morosità, il proprietario potrà destinare l’alloggio a studenti universitari.

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