rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità

La "certificazione verde" per gli spostamenti, cosa prevede la bozza del decreto

Servirà come pass per gli spostamenti tra regioni. Oggi il consiglio dei ministri approverà il testo definitivo. Per ora nel testo non c'è lo stato d'emergenza. Il ritorno della zona gialla

"Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi": nella bozza del decreto sulle riaperture dal 26 aprile circolata ieri viene così definito il pass per gli spostamenti tra Regioni che consentirà i movimenti dei cittadini. Oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà per approvare il provvedimento definitivo, che per ora non contiene la proroga dello stato d'emergenza. 

La certificazione verde Covid-19 nella bozza del decreto sulle riaperture dal 26 aprile

"Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla", prevede la bozza del nuovo Dl Covid messa a punto dal governo. Gli spostamenti in fascia rossa e arancione saranno però consentiti "ai soggetti muniti delle certificazioni verdi" e cioè comprovanti l'avvenuta vaccinazione Covid o la negatività a un test molecolare o antigenico rapido. Secondo la bozza del decreto, "dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno", e "nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai figli minorenni e a persone con disabilità o non autosufficienti conviventi".

La bozza del decreto legge sulle riaperture dal 26 aprile in pdf

All'articolo 10 della bozza del decreto si spiega che le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare "una delle seguenti condizioni":

  • a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2.

L'apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde. Alle sanzioni è dedicato l'articolo 13. "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata e' utilizzata per svolgere attivita' o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

(fonte Today.it)

Vaccinazioni anti-covid, chi può prenotare e come farlo

La bozza del decreto riaperture: le nuove regole fino al 31 luglio

Covid, il 26,3% dei modenesi non è più "suscettibile d'infezione"

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La "certificazione verde" per gli spostamenti, cosa prevede la bozza del decreto

ModenaToday è in caricamento