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Covid, le regole dal 1° Aprile: cosa cambia con la fine dello stato di emergenza

Venerdì 31 Marzo cessa lo stato di emergenza e cambiano le regole. Cade l'obbligo di Green Pass per accedere a banche, uffici pubblici e poste, negozi, parrucchieri, hotel e bar e ristoranti all'aperto. Dove invece rimane in vigore green pass base o rafforzato

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022. Ecco dunque le disposizioni in vigore dal 1 Aprile 2022 in merito a green pass, spostamenti, quarantene, scuola e lavoro.

Green pass: base, rafforzato o nessuna certificazione? Le nuove disposizioni

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Attività e servizi per cui è richiesto il green pass base (rilasciato con il vaccino, con la guarigione e con un tampone antigenico e/o molecolare) dal 1 Aprile 2022:

  • Accedere a bar e ristoranti al chiuso

  • Viaggiare con trasporto pubblico (autobus, tram, metro, treno ad alta velocità, aereo, nave) con obbligo id mascherina FFP2

  • Attendere a spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi sportivi (con obbligo di mascherina FFP2)

  • Accedere ai luoghi di lavoro per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 Aprile 2022

Attività e servizi per cui è richiesto il green pass rafforzato dal 1 Aprile 2022:

  • Attendere feste o eventi che possano causare assembramenti

  • Accedere ad ambienti, spogliatoi e docce di palestre, piscine e centri benessere al chiuso fatta eccezione per "gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità". L'obbligo decade dal 1 Maggio 2022.

  • Accedere a cinema, teatri, sale al chiuso e discoteche con obbligo di mascherina FFP2

Attività e servizi per cui NON è richiesto alcun tipo di certificazione sanitaria dal 1 Aprile 2022:

  • Accedere a bar e ristoranti all'aperto

  • Accedere a negozi (obbligatoria mascherina chirurgica)

  • Soggiornare in hotel

  • Accedere ad attività di parrucchiere, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici

  • Accedere a banche, uffici pubblici e poste

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine: quali e dove rimane obbligatorio indossare

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

  • eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

L’accesso di visitatori alle strutture di degenza ospedaliera è consentito, ma viene prorogato sino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo, oppure a seguito del completamento ciclo vaccinale primario/avvenuta guarigione unitamente a un test antigenico o molecolare negativo nelle 48 ore precedenti.

Vengono inoltre prorogate sino al 31 dicembre 2022 le “Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice” (decreto-legge 24/2022 - art. 7, comma 2, lettera "a" - che proroga le disposizioni dell’art. 1 bis del decreto-legge 44/2021), che prevedono: 

-  accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture socio-assistenziali, eccetera, con la garanzia, nel rispetto delle misure indicate dalle specifiche linee guida definite con ordinanza ministeriale cui le strutture sono tenute a conformarsi e a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, della continuità delle visite da parte di familiari con cadenza anche giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente

possesso di certificazione verde Covid-19, con le condizioni precisate nel decreto: certificazione rilasciata a seguito somministrazione dose di richiamo o certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito completamento ciclo vaccinale primario/avvenuta guarigione unitamente a test antigenico rapido o molecolare negativo nelle 48ore precedenti). La responsabilità della verifica è posta in capo ai responsabili delle strutture.

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