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Torna la zona arancione, l'Emilia cambia colore dal 10 gennaio

Attesa a ore l'ordinanza del Ministro Speranza: resta poi da capire cosa accadrà dopo il 15 gennaio con le nuove regole nazionali

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Ricordiamo dunque le misure in vigore nella zona arancione:

Spostamenti

Dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità oppure per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. È sospeso il servizio notturno della tramvia nel fine settimana: venerdì e sabato, quindi, i tram concluderanno le corse a mezzanotte e mezzo.

Sono poi vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra nel caso si trovino in aree cosiddette arancioni e rosse, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Emilia-Romagna è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono in ogni caso consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

Il passaggio in area arancione della Regione Emilia-Romagna comporta anche il divieto di spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per lo svolgimento della didattica in presenza, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Necessario quindi l'uso dell'autocertificazione, da presentare in caso di controllo, per giustificare gli spostamenti altrimenti non consentiti.

Attività sportive

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività.

Sono sospese le: 

  • competizioni sportive di sport individuali e di squadra (tranne quelli riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP)
  • attività di palestre e piscine
  • attività dilettantistica di base, scuole e attività formative di avviamento relative agli sport di contatto

Attività culturali, eventi, feste

  • Consentiti l'accesso ai luoghi di culto, le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli nazionali e le manifestazioni pubbliche, solo in forma statica e rispettando il distanziamento.
  • Chiusi musei e mostre, biblioteche comunali (compreso il servizio del bibliobus) e altri istituti e luoghi della cultura, teatri, sale da concerto, cinema, parchi divertimento, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale da ballo e discoteche.
    • Sospesi convegni e congressi, sagre e fiere, feste in luoghi al chiuso e all’aperto, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose.

Attività commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

In generale, le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che

  • sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro
  • gli ingressi avvengano in modo dilazionato
  • venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

La Regione Emilia-Romagna ha disposto ulteriori misure anti contagio:

  • l'ingresso negli esercizi commerciali è consentito soltanto a una persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti
  • è obbligatorio igienizzare le mani e l'impugnatura di eventuali carrelli o cestelli con gli appositi prodotti a disposizione
  • nelle aree comuni dei centri commerciali è consentito consumare alimenti e bevande solo all'interno degli spazi destinati alle attività di somministrazione

Ristorazione

Il passaggio in area arancione della Regione Emilia-Romagna comporta la sospensione delle attività di ristorazione, consentendo solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle vicinanze.

Scuola

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (superiori) svolgono il 100% delle attività ricorrendo alla didattica digitale integrata.
Sono sospese gite e uscite didattiche.
Le università predispongono piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative e tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.

Visite e accompagnamento in strutture sanitarie

Gli accompagnatori dei pazienti dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) non possono rimanere nelle sale di attesa.

La Regione Emilia-Romagna ha poi disposto la sospensione delle visite di parenti e amici ai pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, tranne in situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità dei ricoverati, e comunque solo dopo una preventiva autorizzazione del personale incaricato della struttura. Nel caso di strutture ambulatoriali, l'accompagnamento è ammesso solo per consentire visite o accertamenti non differibili di persone non in grado di gestirsi autonomamente.

Isolamento e quarantena

Per rientrare in comunità è previsto:

  • per i casi positivi asintomatici, un periodo di isolamento di almeno 10 giorni e successivamente un test negativo (10 giorni + test)
  • per i casi positivi sintomatici, un periodo di isolamento di almeno 10 giorni con un test negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)
  • per i casi positivi a lungo termine, cioè che, pur non presentando più sintomi da almeno una settimana, continuano a risultare positivi, che possano interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi
  • per i contatti stretti asintomatici, un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test negativo effettuato il decimo giorno
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