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Lag di San Cesario, soddifazione Fiom: "Reintegrata lavoratrice ingiustamente licenziata"

Il tribunale di Modena, nella giornata di ieri martedì 22 marzo, ha decretato l’annullamento del licenziamento della lavoratrice L. C. dipendente della Lag di San Cesario, ditta produttrice di ruote, comminato per mano del titolare Fabio Tarabini

Il tribunale di Modena, nella giornata di ieri martedì 22 marzo, ha decretato l’annullamento del licenziamento della lavoratrice L. C. dipendente della Lag di San Cesario, ditta produttrice di ruote, comminato per mano del titolare Fabio Tarabini.

L’azienda, stando a quanto riportano i sindacati, aveva infatti ritenuto di porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro della dipendente sostenendo che la decisione della lavoratrice di chiedere aiuto al sindacato, in quanto vittima di stress lavoro correlato, era stata considerata diffamatoria nei confronti dell’azienda e del suo preposto diretto.

"A ciò l’azienda aveva aggiunto come motivazione l’aver ritenuto una grave violazione disciplinare la decisione della lavoratrice di recarsi, una volta, non nel bagno assegnatole per restrizioni covid, ma in un altro poiché aveva trovato i servizi igienici in questione occupati."

La sentenza - afferma Paolo Brini della Fiom-Cgil - risulta per il nostro sindacato particolarmente importante per due ragioni di fondo. La prima è che conferma l’applicazione prevista dall’art.18 dello Statuto dei lavoratori della reintegra del lavoratore, per cui il licenziamento viene giudicato privo di fondamento poiché il fatto non sussiste. In secondo luogo, perché la sentenza oltre a dichiarare legittima la scelta della lavoratrice di rivolgersi al proprio sindacato dichiara altresì perfettamente legittimo e non diffamatorio il testo della segnalazione fatta dal sindacato, nell’esercizio delle sue funzioni, di stress lavoro correlato non solo alla direzione aziendale, ma anche alla Medicina del Lavoro (SPSAL)”. Scrive infatti il Tribunale che “Trattasi di missiva, in ogni caso, contenenti censure espresse con toni continenti, nell’esercizio di prerogative sindacali riconosciute e tutelate dalla Carta Fondamentale. Si ritiene inoltre – alla stregua del principio qui iure suo utitur nemo ledit – giuridicamente irrilevante, sul piano disciplinare, la condotta del lavoratore che si rivolge al Sindacato cui aderisce per ricevere informazioni ed eventuale tutela di tipo stragiudiziale, a fronte di prospettati inadempimenti riferibili alla controparte datoriale”.

La Fiom-Cgil nell’esprimere grande soddisfazione per questa sentenza ne chiede la immediata applicazione reintegrando la lavoratrice al suo posto di lavoro ed il pagamento del risarcimento previsto corrispondente alla retribuzione completa per tutti i mesi di assenza dal lavoro.

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