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Sassuolo, dal 1 ottobre tornano le misure anti smog

Tornano Entreranno in vigore anche a Sassuolo, venerdì 1 ottobre e lo rimarranno fino al 30 aprile 2022

Entreranno in vigore anche a Sassuolo, venerdì 1 ottobre e lo rimarranno fino al 30 aprile 2022, le misure anti smog rientranti nel Pair 2020 della Regione Emilia Romagna, disposte dall’ordinanza n°258 del 25 settembre a  firma del Sindaco.

Dal lunedì al venerdì compresi, nel periodo dal 1.10.2021 al 30.04.2022, nella fascia oraria 8,30 – 18,30, nell’area delimitata dal provvedimento non potranno circolare i seguenti veicoli a motore: veicoli alimentati a benzina pre euro, euro 1 e euro 2; veicoli diesel pre euro, euro 1, euro 2 e euro 3; ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1; veicoli benzina-metano e benzina Gpl pre euro e euro 1.

Tutte le domeniche comprese nel periodo sono domeniche ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8,30 – 18,30, oltre alle categorie di veicoli già elencati, si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4.

Il divieto di circolazione non si attua nelle giornate festive di lunedì 1.11.2021, mercoledì 8.12.2021, domenica 26.12.2021, giovedì 6.01.2022, domenica 17.04.2022 e lunedì 18.04.2022.

Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Sassuolo come approvata con D.G.C. n. 167/2016, delimitata esternamente come segue: viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), via Verrazzano (tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto)

Qualora il bollettino di monitoraggio emesso da Arpae evidenziasse, nell’ambito territoriale della provincia di Modena, l’avvenuto superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nei tre giorni precedenti verranno adottate le “misure emergenziali”: ampliamento della limitazione della circolazione ai veicoli diesel Euro 4;  divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo; divieto assoluto di combustione all’aperto di sterpaglie, residui di potatura, scarti vegetali di origine agricola e simili; abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive; divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso; divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo; potenziamento dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Le misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di Arpae e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero.

Oltre alle limitazioni per i veicoli, il Piano Integrato prevede fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro): nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, così come definita nell’Allegato 1 del citato D.M. .

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

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