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Chiusura delle scuole superiori, il Tar boccia l'ordinanza Bonaccini

Il Tribunale amministrativo ha fermato il provvedimento della Regione che impediva il ritorno sui banchi fino al 25 gennaio

Come già avvenuto anche in Lombardia, anche il Tar dell'Emilia-Romagna ha dato ragione a chi ha presentato ricordo contro la chiusura delle scuole superiori. I giudici amministrativi hanno infatti deciso di sospendere l'ordinanza regionale dell'8 gennaio che ha prolungato la Dad in Emilia-Romagna al 100% fino al 25 gennaio.

Secondo il tribunale l'ordinanza "va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità". L'atto della Regione "non si sottrae ai profili di illegittimità fondatamente dedotti" dai ricorrenti, secondo il Tribunale amministrativo, che rileva un "eccesso di potere per insufficienza ed illogicità di motivazione e difetto di istruttoria". In particolare, si legge nel decreto, nel provvedimento "non vi è riferimento a dati o indici specificamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado". I

Inoltre, proseguono i giudici, "la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo (avendo peraltro parte ricorrente evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si sarebbero verificati cluster o focolai di sorta)". Ancora, tirano dritto i giudici del Tar, "non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio" che indurrebbero a ritenere probabile "un incremento del contagio riferibile all'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado".

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Infine, il Tribunale amministrativo rileva che "neppure è ventilata l'ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale piu' che in altri contesti". Dunque, l'ordinanza "va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti", condizioni di benessere che "non appaiono adeguatamente assicurate con la modalità in Dad (Didattica a distanza, ndr) tramite l'utilizzo di videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata)". 

E dal momento che "l'adozione di misure" per fronteggiare "situazioni di pur cosi' notevole gravità" come la pandemia da Covid-19 "non puo' spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti", come il diritto all'istruzione, e che "l'amministrazione puo' agire con misure che incidono 'a montè sul problema del trasporto pubblico e 'a vallè con misure organizzative come la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola", il Tar ha deciso di accogliere il ricorso e di sospendere l'efficacia dell'ordinanza della Regione, fissando "per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 10 febbraio".

(DIRE)

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