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Venerdì, 9 Giugno 2023
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Distanziometro per le sale gioco, la mappatura dei comuni regge alla prova del Tar

Respinti i ricorsi degli operatori: la delibera sulla mappatura dei Comuni è coerente con la legge regionale

Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto i ricorsi di diversi operatori del settore contro la delibera regionale del 2017 che invitava i comuni a eseguire la mappatura dei luoghi sensibili e a fare un elenco dei punti di raccolta gioco posti a una distanza inferiore da quella prevista dalla legge regionale. La norma del 2013, riporta Agipronews, prevede il divieto di installazione di apparecchi a una distanza inferiore a 500 metri da determinati luoghi cosiddetti “sensibili”.

Il Tribunale ha evidenziato come “tanto le delibere regionali quanto i successivi Regolamenti comunali sono attuativi e operano in coerenza con la normativa nazionale settoriale, avente finalità e obiettivi di contrasto al dilagante fenomeno della ludopatia, onde tutelare al meglio la salute dei cittadini. Pertanto, stante l’indiscussa ratio di tale disciplina, risultano del tutto inconferenti e in ogni caso infondate le argomentazioni con cui la ricorrente attribuisce a tale peculiare disciplina finalità di tutela e governo del territorio, erroneamente ponendo le relative disposizioni a confronto con la diversa disciplina che ordinariamente regola i procedimenti inerenti l’assetto edilizio urbanistico nell’ambito del territorio sia regionale sia comunale. Di conseguenza, nei casi di mancato rispetto del limite distanziometrico previsto dalla più volte citata legge regionale, i suddetti enti territoriali coinvolti nella vicenda, legittimamente ordinano la chiusura dei locali in cui svolge l’attività di sala gioco/scommesse, lasciando però agli operatori economici interessati un lasso temporale di ulteriori 6 mesi, in cui è loro consentito delocalizzare la sala gioco/scommesse”.

"Viene poi sottolineato come i vari tribunali amministrativi abbiano più volte stabilito “la ragionevolezza della scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli impianti di gioco e le sale scommesse vicina ai centri abitati e ai ’luoghi sensibili’”, e che il limite dei 500 metri risulta “coerente e non in contrasto” con la Costituzione. Il Tar ha poi escluso la presenza di un effetto retroattivo della norma, sottolineando che “le suddette prescrizioni si applicano dall’entrata in vigore della legge e che esse non sono mirate alla immediata cessazione delle attività”, tanto che una delibera regionale del 2019 ha “un periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione, che, in ragione di particolari esigenze, ciascun Comune potrà valutare essere ulteriormente prorogato per massimi ulteriori sei mesi”.

Infine, il Tar ha evidenziato: “Tutto ciò senza considerare che il più recente orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, in un’ottica che sempre più sottolinea l’importanza e la necessaria prevalenza della tutela alla salute e della lotta alla ludopatia, specie ove riferita a categorie di giocatori psicologicamente più vulnerabili, ma pur sempre nel rispetto e tenendo nella dovuta considerazione i contrapposti interessi imprenditoriali e lavorativi delle imprese del settore, intende ora ampliare l’ambito territoriale nel quale alle imprese del settore è consentito delocalizzare la propria attività dal territorio comunale con estensione ai Comuni limitrofi, all’ambito provinciale e, nel caso, financo a quello regionale”.

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