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Cronaca

Assicurazione Inail, le regole per i lavoratori domestici

L'Inail invita ad attivare la polizza obbligatoria a tutela degli infortuni domestici più gravi. Solo il 27% di chi lavora in casa stipula l'assicurazione. A modena pochissimi infortuni denunciati, in costante calo negli anni

Poco nota e poco pubblicizzata, l'assicurazione Inail a tutela degli infortuni domestici è in realtà obbligatoria (legge 493/99) per una platea vasta di ragazzi e adulti che svolgono mansioni domestiche, compresa il sempre più vasto pubblico dei cassaintegrati o dei disoccupati. L'Istituto ricorda che per quest'anno il termine per l'iscrizione o il rinnovo della polizza scade il prossimo 31 gennaio, al costo annuale di 12,91 euro. 

“Nonostante l’obbligatorietà dell’assicurazione sia in vigore dal 2001, meno di un obbligato su tre paga regolarmente il premio assicurativo per tutelarsi contro cadute, scivolamenti e lesioni che si verificano tra le mura domestiche – spiega il direttore della sede INAIL di Modena, dott.ssa Maria Celeste Piracci – Gli aventi diritto in tutta Italia sono potenzialmente  circa 5.200.000 mentre il numero degli iscritti nel 2013 è stato di 1.416.054 (27% degli aventi diritto), di cui il 98% sono donne. Questi dati sono  addirittura inferiori a quelli del 2012, anno nel quale si sono iscritte 1.732.000 persone.” A Modena gli iscritti, quasi esclusivamente donne, sono 8,573 a cui si aggiungono 219 iscritti con autocertificazione. Gli infortuni denunciati nell'ultimo anno (2012) sono solamente 9, a fronte di un totale regionale di 65 e nazionale di 887, numeri in consistente calo negli ultimi anni. In questo opuscolo i dettagli della polizza.

SOGGETTI COINVOLTI - Si devono assicurare sia donne che uomini dai 18 ai 65 anni di età, che svolgono gratuitamente attività rivolta alla cura del nucleo familiare e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, cioè che non svolgono altre attività per le quali sussiste l’obbligo di assicurazione ad un altro ente o cassa previdenziale. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone. L’assicurazione riguarda anche studenti che si occupano dell’ambiente in cui abitano, ragazzi in attesa di prima occupazione, pensionati, lavoratori in CIG o in mobilità o stagionali per i periodi in cui non svolgono alcuna attività lavorativa, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona, da due amici o da una coppia di fatto purché coabitanti.

PAGAMENTI - Il pagamento può essere effettuato sia con bollettino postale che in via telematica, collegandosi  al sito www.inail.it è possibile iscriversi come contribuente e pagare il premio on line. Chi si assicura per la prima volta deve chiedere il bollettino presso le sedi INAIL, gli uffici postali, le associazioni di categoria o scaricarlo dal sito INAIL. L’assicurazione è gratuita, cioè a carico dello Stato, per chi è titolare per il 2013 di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.648,11 o di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 9.296,22. Sono esclusi dal reddito : le rendite INAIL, gli assegni per l’assistenza personale continuativa e di incollocabilità INAIL, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli,  le pensioni di invalidità civile e di guerra,  l’indennità di accompagno e altre particolari categorie di redditi.

COME FUNZIONA - L’assicurazione opera come una polizza grandi rischi: in caso di infortunio si ha diritto  a risarcimento solo se l’invalidità permanente che ne deriva  è pari o superiore al 27%, con conseguente erogazione di una rendita che  viene erogata  per tutta la vita dell’infortunato e oscilla tra 186,17 euro mensili (per un invalidità del 27%) e 1.292,90 euro al mese (per una invalidità pari al 100%). Nella tutela assicurativa è compreso anche il rischio morte che prevede una rendita ai superstiti, l’assegno funerario e l’una tantum del Fondo Vittime Gravi Infortuni.Sono assicurati esclusivamente gli infortuni che avvengono nell’abitazione in cui dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze e le parti comuni condominiali, o la casa di vacanza di proprietà o in affitto. Rientrano nella tutela le attività di normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare, quelle di piccola manutenzione che non richiedono particolare tecnica (il comune “fai da te”), e gli incidenti legati alla presenza di animali domestici. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

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