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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Deportato a Dachau, risarcimento milionario per la famiglia

Catturato dai tedeschi dopo l'8 settembre '43, rifiutò di aggregarsi alle SS e fu quindi trasportato nel campo di concentramento di Dachau: ora, i familiari di Giorgio Angelantonio dovranno essere risarciti dalla Germania

E' deceduto nel 2009, ma la sua famiglia avrà diritto a un risarcimento milionario dalla Germania: lo ha deciso la terza sezione civile del Tribunale di Bologna. Giorgio Angelantonio, insegnante elementare originario di Melito Irpino (Avellino), a lungo ha lavorato come insegnante elementare nella provincia di Modena, ma la sua esistenza è stata indelebilmente segnata dall'esperienza della prigionia nel campo di concentramento di Dachau durante la seconda guerra mondiale. Soldato di leva in Piemonte, Angelantonio dopo l'8 settembre '43 tentò di fare ritorno in Campania ma venne intercettato dai tedeschi. Condotto in Germania, rifiutò di aggregarsi alle Ss e per questo motivo venne condotto a Dachau dove venne liberato solamente con l'arrivo degli anglo-americani.

LA CAUSA - Intrapresa nel 2006 dai figli di Angelantonio, la causa è stata portata avanti dagli avvocati Giorgio Freghi del foro di Modena e Salvatore Guzzi del foro di Napoli. La sentenza emessa dal tribunale bolognese, firmata dal giudice unico Chiara Graziosi della terza sezione civile ha riconosciuto un risarcimento pari a 518mila euro più gli interessi da calcolarsi a partire dall'8 maggio 1945, per un totale di oltre un milione di euro. "La sentenza - hanno spiegato gli avvocati della famiglia - ha riconosciuto la sussistenza sia del danno biologico nella misura del 60% sia del danno morale, per le specificità del caso in ossequio all' art. 3 della Costituzione, per evitare il rischio di trattare in modo uguale situazioni disuguali. Nella specie, infatti, il danno è stato inferto tramite un crimine contro l'umanità e poiché le note tabelle di Milano sono impostate solo per i danni comuni e non per trattamenti disumani, in un contesto bellico si è riconosciuta, ai fini del risarcimento, la rilevanza delle sofferenza di carattere fisico e psicologico derivanti dalla riduzione in schiavitù di guerra". Già nel gennaio del 2010, sempre il Tribunale di Bologna aveva pronunciato una sentenza nella quale si affermava il principio che il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità è imprescrittibile anche quando il chiamato in giudizio è uno Stato. Il giudice, che rimise la causa in istruttoria solo per le perizie medico-legali, respinse tutte le eccezioni sollevate dalla Repubblica federale tedesca, chiamata in giudizio quale successore della Germania hitleriana.

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