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Cartacce e mozziconi di sigaretta, scattano le multe per chi sporca

Chi non utilizza cestini e posacenere andrà incontro a multe fino a 150 euro. Entrerà in vigore il 2 febbraio la nuova norma a tutela dell'ambiente, pubblicata lunedì scorso in Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016 ed entra, quindi, in vigore dal 2 febbraio 2016, la legge n°221 del 28 dicembre 2015- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Di particolare rilievo, dal punto di vista operativo, l'articolo 40, che sanziona l'abbandono di mozziconi e di rifiuti di piccole dimensioni. Ecco cosa prevede:

E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»; b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio»

Note all'art. 40: Si riporta il testo degli articoli 255 e 263 del citato d. lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge: "Art. 255 (Abbandono di rifiuti). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
 

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