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Alluvione e tromba d'aria, firmata l'ordinanza per 19 milioni di contributi

Fondi trasferiti dalla Regione ai Comuni modenesi per la copertura dei contributi ai privati danneggiati. Il provvedimento è stato assunto con l'ordinanza firmata oggi dal Commissario Alfredo Bertelli. Interventi sugli immobili danneggiati entro il 30 giugno 2015

Oltre 19 milioni di euro da destinare ai privati danneggiati sono stati trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni modenesi colpiti dall’alluvione di gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013. Questa la somma (esattamente 19.031.067 euro) assegnata, a titolo di acconto, ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Modena, San Prospero, Castelfranco Emilia e Mirandola per la copertura dei contributi relativi ai danni arrecati agli immobili ad uso abitativo principale, beni mobili e beni mobili registrati. Il provvedimento è stato assunto con l’ordinanza n. 12 del 4/11/2014, firmata oggi dal Commissario delegato alla ricostruzione Alfredo Bertelli.  

Ai Comuni sono stati assegnati rispettivamente: Bastiglia 12.461.603 euro; Bomporto 4.780.614; Camposanto 63.961; Modena 1.076.839; San Prospero 45.764; Castelfranco Emilia 153.361; Mirandola 448.921. L’acconto di 19 milioni corrisponde a circa il 60% dell’ammontare complessivo dei danni indicati dalle domande; il restante 40% sarà trasferito via via che i Comuni procederanno alla liquidazione dei contributi. Le domande, che andavano presentate entro l’8 agosto, sono state controllate ed istruite dagli stessi Comuni, coadiuvati dalla struttura del Commissario: complessivamente sono 2.524, di cui 1.743 a Bastiglia, 624 a Bomporto, 84 a Modena, 16 a Camposanto, 4 a San Prospero, 35 a Mirandola e 18 a Castelfranco Emilia.

A partire da questa settimana, in linea con i tempi previsti dalle ordinanze, i Comuni modenesi concluderanno tutte le istruttorie ed entro la metà di novembre pubblicheranno gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo e i relativi importi ammissibili per le diverse sezioni di spesa previste. I soggetti la cui domanda è risultata totalmente non ammissibile a contributo riceveranno relativa comunicazione. Trascorsi i termini amministrativi necessari per le dovute variazioni di bilancio i Comuni potranno iniziare ad erogare i contributi a partire dalle domande che alla data dell'8 agosto 2014 erano già state presentate complete di tutta la documentazione relativa alle spese sostenute e che entro la metà di novembre sono state istruite.

INDICAZIONI UTILI E SCADENZE
Per chi dovesse ancora sostenere le spese si ricorda che i danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi e costituiscono titolo per l’erogazione dei contributi la riparazione dei danni o l’acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili.
Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali e agli impianti dell’abitazione principale o costituenti parti comuni di un immobile; i danni ai beni mobili essenziali e funzionali all’uso abitativo ubicati nell’abitazione danneggiata (arredi ed elettrodomestici quali frigorifero, lavastoviglie, forno, fornello/piano cottura, lavatrice).
Gli interventi di ripristino dei danni ai beni immobili (abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate), nonché la spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l’acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali, deve essere sostenuta entro il 30 giugno 2015.
La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili registrati o l’acquisto di beni mobili registrati equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere sostenuta entro il 31 dicembre 2014.
Tutta la documentazione di spesa deve essere consegnata in originale al Comune e intestata al beneficiario del contributo con le diciture "pagato" e la relativa data. Tutti i contributi sono riconosciuti al netto di eventuali indennizzi assicurativi, mentre per le detrazioni d’imposta, ai sensi delle norme in vigore, sono detraibili solo le spese rimaste effettivamente a carico dei contribuenti, ad esclusione pertanto di quelle coperte dai contributi commissariali.

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