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Modifiche contrattuali, l'Antitrust esamina i documenti e "assolve" Hera

Solo Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie restano sottoposte al provvedimento cautelare emesso dall'Acgm per la violazione del Decreto Aiuti Bis che congelava i contratti energetici

L'Antitrust, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ieri ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l'articolo 3 del dl Aiuti bis poi convertito in legge. Questa ultima, "come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso", si legge in una nota dell'Autorità garante per la concorrenza.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell'articolo 3 al solo "ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti".

L'Antitrust "ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l'efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali o rinnovo-aggiornamento-variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza". Pertanto, queste società "non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza". Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all'Autorità per la concorrenza l'avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

In riferimento a Hera e A2A, l'Antitrust "non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza".

In relazione alla comunicazione di revoca del provvedimento cautelare, il Gruppo Hera si dice "lieto"  che l’Agcm abbia preso atto dei chiarimenti forniti. "Il Gruppo Hera si è sempre attenuto alle norme vigenti e ha rispettato gli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza - si legge in una nota - Questo modo corretto di lavorare è stato oggi riconosciuto anche dall’Agcm che ha ritenuto pertanto di revocare le misure cautelari nei confronti di Hera Comm".

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