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Aggettivo o marchio tipico? La corte Europea fa infuriare il consorzio del Balsamico

Una sentenza europea mette a rischio la protezione dell’Aceto Balsamico di Modena, sottolineando come non possa essere tuteata la semplice dicitura "balsamico". Il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP: "Smacco al made in italy"

Nei giorni scorsi la Corte di Giustizia Europea si è tornata ad occupare delll'aceto balsamico, esaminando il caso di un prodotto tedesco (della ditta Balema) con questa denominazione che i produttori modenesi avevano additato come contraffazione del marchio. L'organismo continentale si è espresso spiegando che la tutela dei prodotti IGP "non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa". In altre parole, non è possibile considerare il semplice termine "balsamico" come sufficiente ad indicare il prodotto tipico tutelato, ma la denominazione "di Modena" deve essere sempre presente.

Chiaramente questo potrebbe aprire la strada alla commercializzazione di aceti balsamici che evocano chiaramente l'alimento modenese, pur non avendo nulla a che fare con la produzione locale. Inevitabilmente la sentenza ha mandato su tutte le furie il Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, che esprime tutto il proprio disappunto, nelle parole della Presidente, Mariangela Grosoli: “Una decisione che riteniamo totalmente ingiusta, a partire dall’assunto che la parola balsamico indichi ciò che invece non è: sappiamo tutti, in Italia e all’estero, che le caramelle e gli sciroppi ‘balsamici’, così come l’aggettivo ‘balsamico’ nella degustazione dei vini, non indicano assolutamente un sapore agrodolce, richiamando invece note forti e mentolate, che il nostro aceto di certo non possiede. La realtà è che molti Paesi Europei si sono voluti parzialmente appropriare del successo mondiale riscosso dall’Aceto Balsamico di Modena – questo sì, unico aceto ad essere agrodolce e a usare la parola Balsamico solo perché gli venne attribuita molti secoli fa dai Duchi Estensi, che lo ritenevano medicamentoso – e ad imitarlo in modo massiccio usandone il nome. Probabilmente, il notevole peso di interessi politici e commerciali dei Paesi che si sono schierati ufficialmente contro il Consorzio e, d’altra parte, un sistema Italia che invece fatica a far valere le proprie istanze a livello comunitario, hanno contribuito a quest’esito a dir poco deludente.”

Il Consorzio sta analizzando la sentenza e dalla prima lettura emerge un quadro ancora confuso e certamente non completo, che contiene comunque elementi di positività su cui sarà possibile lavorare ulteriormente davanti ai giudici nazionali ed europei. Al riguardo, un aspetto importante da evidenziare è che la sentenza non definisce il termine “balsamico” come un termine generico ai sensi del regolamento base, bensì come una semplice traduzione in lingua italiana di un aggettivo utilizzato per descrivere una caratteristica del prodotto. La Corte, dunque, non esclude che la denominazione Aceto Balsamico di Modena possa essere tutelata nei confronti di possibili casi di evocazione che, come è noto, possono concretizzarsi anche nel semplice uso di espressioni o segni comuni e descrittivi (“somiglianza concettuale”).

Come emerge da queste prime considerazioni sul testo del provvedimento, la questione dell’evocazione non è chiusa e verrà riproposta, caso per caso, ai giudici nazionali. Questo però non allevia la delusione del Consorzio: “dispiace notare – afferma il Direttore Desimoni Federico – come la Corte abbia volutamente evitato di trattare il tema dell’evocazione e in nessun modo richiamato i recenti precedenti giurisprudenziali relativi allo Scoth Whiskey e al Queso Manchego in cui il concetto di evocazione è stato correlato all’uso di termini e segni comuni e al principio della “somiglianza concettuale”. Continua il Direttore: “è inspiegabile il motivo per cui la Corte si sia limitata ad analizzare semplicemente l’aspetto della tutela delle singole porzioni di una denominazione senza, contemporaneamente, richiamare i principi che tutelano la stessa denominazione contro le evocazioni, e senza approfondire molti altri aspetti giuridici sollevati durante il procedimento scritto, l’udienza e dalle conclusioni dell’avvocato Generale. Questo provvedimento costituisce certamente un procedente molto pericoloso per tutto il sistema di tutela comunitario soprattutto perché è in contrasto con una giurisprudenza consolidata della Corte stessa in tema di tutela dei prodotti DOP e IGP”.

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