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Assegno di cura per le famiglie che mantengono anziani

L'assegno di cura fornisce sostegno economico alle famiglie che mantengono nel proprio contesto ambientale e sociale l'anziano non autosufficiente, evitando o posticipando, in tal modo, il ricorso a servizi socio-sanitari residenziali

L'assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente e rappresenta una delle opportunità previste dalla L.R. 5/94; è concesso in alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali.

Destinatari

  • le famiglie che mantengono l'anziano, certificato non autosufficiente, nel proprio ambiente e gli garantiscono direttamente o avvalendosi dell'intervento di persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario;
  • le famiglie che accolgono nel proprio ambito l'anziano solo (art.13, comma 1, della L.R. 5/94);
  • altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di "cura", anche se non legati da vincoli familiari;
  • l'anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
  • l'amministratore di sostegno.

 

A chi rivolgersi

 Il cittadino non deve fare alcuna richiesta. L'Assegno di Cura viene attivato su proposta dell'assistente sociale che individua il bisogno e predispone congiuntamente al medico di famiglia e al Servizio di assistenza domiciliare infermieristica, un Piano Assistenziale individuale (oppure dall'Unità di Valutazione Geriatrica nell'ambito delle sue attività).

Un assistente sociale, dopo aver incontrato l'anziano e la sua famiglia, valuta la situazione di necessità; in caso di problemi socio-sanitari, l'anziano viene visitato da uno staff tecnico (UVGT), composto di un medico geriatra, un infermiere professionale e un assistente sociale, che elabora il piano assistenziale personalizzato.

L'assegno di cura concesso anche ad anziani anagraficamente conviventi (possono essere riconosciuti contratti di assegno di cura anche a più anziani conviventi ad esempio entrambi i genitori). Se il piano di assistenza viene assicurato anche mediante il ricorso ad assistenti familiari, il familiare che si assume la responsabilità dell'accordo/contratto si impegna anche:
- a sottoscrivere con l'assistente familiare regolare contratto di lavoro;
- a favorire la partecipazione dell'assistente familiare alle iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dal sistema locale dei servizi socio-sanitari e della formazione professionale.

Requisiti richiesti: la condizione economica viene aggiornata annualmente in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per usufruire dell'assegno di cura l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'anziano beneficiario delle cure, non dovrà essere superiore a 21.949 a decorrere dal 1/1/2010 (riferimento ai redditi 2009). (Determinazione n. 1614 del 19/2/2010). Ai fini della concessione dell'assegno di cura, il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo anziano beneficiario delle cure; si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale del solo anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento (art.3 comma 2, DL n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Entità del contributo economico: L'importo del contributo previsto è in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano, alle sue necessità assistenziali e alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario garantite ed è fissato a seconda della tipologia di attività assistenziale necessaria. Gli importi sono rivalutati annualmente. Dal 1/3/2009 i nuovi assegni hanno i seguenti importi (DGR 159/2009):
- 22,00 euro livello A (elevato);
- 17,00 euro livello B (alto);
- 13,00 euro livello C (medio).

Se l'anziano non autosufficiente è titolare di indennità di accompagnamento o indennità analoga, erogata dall'INPS, dall'INAIL o da altri, il contributo economico alla famiglia è ridotto dalla data di concessione dello stesso, rispettivamente a:
- 7,75 euro per il livello A ;
- 5,17 euro per il livello B ;

Dal 1/4/2007 non possono più essere concessi assegni di cura di livello C a soggetti che percepiscono l'indennità di accompagnamento.
Per ulteriori informazioni si può consultare il portale Emilia Romagna sociale alla sezione anziani, che contiene i riferimenti e gli indirizzi utili.

Novità introdotte dalla modifica della DGR n. 1377/99 e introduzione contributo 160 euro
Con l'approvazione della delibera G.R. n. 1206/07 che attua le indicazioni previste per il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, viene ad essere modificata anche la normativa regionale sull'assegno di cura, adeguando le indicazioni e le finalità con l'obiettivo di consolidare il processo di regolarizzazione delle assistenti familiari che risultino in possesso dei necessari requisiti.
E' concesso un contributo aggiuntivo di 160 euro/mese nell' ambito del progetto che prevede l'assegno di cura, sulla base di una specifica richiesta con verifica di due requisiti indispensabili:
1. documentazione attestante la regolare contrattualizzazione del rapporto di lavoro;
2. a partire dal 1 novembre 2009 il limite della condizione economico reddituale valutata in base all'ISEE, estratto del solo beneficiario per l'eventuale concessione del contributo economico supplementare di 160 euro, è elevato a 15.000.

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