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Come aprire un b&b a Modena

Tutte le informazioni necessarie se desideri aprire un B&B a Modena

La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, regola l'apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive nella regione. Il testo della legge è completato da quattro specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, per definire le caratteristiche e i requisiti minimi di ciascuna tipologia di struttura, nonché i requisiti minimi per livello di classificazione per le strutture classificate (strutture alberghiere, strutture all'aria aperta, case e appartamenti per vacanza e classificazione facoltativa per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico):

La Legge Regionale sui B&B

Tra le altre tipologie di strutture sono previste i Bed and Breakfast, ovvero attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast), strutture agrituristiche (Agriturismo). La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, unitamente all'atto di Giunta regionale n. 802/07, disciplina anche le agenzie immobiliari di intermediazione nella locazione turistica.

Come si apre una struttura ricettiva

Per aprire un’attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), su modulistica approvata dalla Regione, al Comune in cui è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal momento della presentazione della S.C.I.A..

La modulistica è fornita dal Comune di competenza.

Il Comune può verificare in ogni momento tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti presentati, nonché le condizioni di esercizio delle strutture.

Il titolare o il gestore della struttura, deve esser iscritto al Registro delle imprese (ad esclusione delle attività di Bed and breakfast e di gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, se svolte con modalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi) e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Obblighi del gestore

Il titolare o il gestore di strutture ricettive deve:

  • comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di segnalazione certificata d’inizio attività;
  • dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
  • comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province; presentare la dichiarazione prezzi alla Provincia;
  • comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione e dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province; eventuali aperture/chiusure straordinarie sono preventivamente comunicate al Comune;
  • esporre l’apposita targa identificativa (è facoltativa per le strutture a gestione non imprenditoriale di Bed and Breakfast e di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non classificati);
  • solo per le strutture alberghiere e all’aria aperta: stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Requisiti e limiti di utilizzo relativi alla struttura

La struttura in cui è svolta l’attività deve essere conforme a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

E' vietata la vendita di porzioni di immobili negli alberghi e nelle Residenze turistico-alberghiere.

Nelle strutture all’aria aperta è vietata la vendita frazionata di piazzole, ma è consentito affittare il 50% delle piazzole o unità abitative con un contratto annuale. Tale percentuale può raggiungere il 70% nei comuni appartenenti alle Comunità montane.

Targhe e Marchi

I gestori di Bed and Breakfast possono esporre la targa con il marchio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2871 del 17/12/2001.

Reclami

I reclami sono di due tipi: per carenza di servizi: gli ospiti delle strutture ricettive che abbiano accertato delle carenze nella gestione e nei servizi, rispetto a quanto dichiarato, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza.
Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza; Oppure per irregolare applicazione dei prezzi: gli ospiti delle strutture ricettive che ritengono di aver pagato prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
Riepilogo di chi fa cosa

I compiti del Comune

Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Si ricorda che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, deve essere richiesta al Comune nel quale è ubicata la struttura turistica.
Il Comune, inoltre, vigila sul rispetto delle norme relative alla pubblicità dei prezzi.

I compiti della Regione

La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive. La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonché le modalità e gli standard dei controlli. Inoltre la Regione approva i modelli delle segnalazioni certificate di inizio attività.

La Regione si occupa della comunicazione delle attrezzature delle strutture ricettive e delle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico (con le modalità indicate dall'ISTAT).

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