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Mobilità Sostenibile

Monopattini Elettrici: vademecum per chi li usa a Modena

Raccolte in un documento tutte le regole sull’uso dei nuovi mezzi: consentiti dai 14 anni, non si superano i 25 chilometri orari ed è possibile parcheggiare negli stalli delle bici

È possibile circolare con i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica a partire dal 14esimo anno di età e in tutti gli ambiti in cui è consentito il transito dei velocipedi, con l’esclusione delle strade extraurbane, in cui possono circolare solo all’interno di una pista ciclabile, se è presente.

Lo precisa il documento di inquadramento normativo per la circolazione dei monopattini elettrici, aggiornato a maggio 2020, approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi insieme alla delibera che dà il via alla sperimentazione del servizio di sharing di monopattini elettrici. Il documento, una sorta di ‘vademecum’ per gli utilizzatori di questi mezzi sia a noleggio che in proprietà, in quanto riunisce tutte le regole che interessano l’uso dei monopattini elettrici, è stato realizzato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Modena e verrà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione dedicata alla mobilità sul sito istituzionale.

Il ‘vademecum’ chiarisce che per utilizzare questi nuovi veicoli di micromobilità elettrica non è necessario possedere una patente di guida, ma fino al compimento dei 18 anni di età, durante l’utilizzo, è obbligatorio indossare un casco protettivo.

Sui percorsi promiscui ciclopedonali, i monopattini elettrici devono essere utilizzati al limite massimo di velocità di 10 chilometri orari; nelle aree pedonali in cui non è interdetta la circolazione dei velocipedi, la velocità deve scendere a 6 chilometri orari; mentre la circolazione in carreggiata sulle strade urbane può arrivare fino a 25 chilometri orari. I monopattini elettrici possono essere ‘parcheggiati’ negli stalli riservati ai velocipedi, nel caso in cui non sia espressamente vietato.

Per la circolazione con questi mezzi valgono tutte le disposizioni del Codice della strada che in generale sono applicate alla conduzione dei veicoli, come la guida sotto l’influenza dell’alcol, in stato di alterazione psicofisica, l’uso di lenti o apparecchi come ad esempio i cellulari durante la guida. Si applicano inoltre le disposizioni relative ai velocipedi con alcuni distinguo: ad esempio si deve procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni di circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due; i conducenti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo in caso di necessità per segnalare la manovra di svolta; è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, condurre animali, trainare veicoli o farsi trainare da un altro veicolo.

Per essere in regola, i monopattini devono essere dotati di un motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw, di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità configurabile a diverse velocità; essere predisposti per l’uso unicamente in piedi; essere omologati CE e presentare una serie di componenti di massima.

Per la circolazione in condizioni di scarsa illuminazione (dopo mezz’ora dal tramonto, con scarse condizioni atmosferiche e in galleria) i monopattini devono essere dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e di luce posteriore rossa fissa in funzione, di catadiottri rossi posteriori, mentre i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. In assenza di tali dotazioni i monopattini devono essere condotti o trasportati a mano.

In caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative e accessorie previste dal Codice della strada e dalle normative specifiche.

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