Elezioni, come si vota: con il Rosatellum debutta la nuova scheda elettorale
Collegi uninominali e collegi plurinominali, alle elezioni politiche 2018 il 4 marzo 2018 si voterà con il sistema misto introdotto dalla nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. Tra norme e divieti ecco come non sbagliare
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. I candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali in cui sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.
Elezioni 2018, come si vota?
La scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato. La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste per il collegio plurinominale. I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Elezioni, le modalità di voto
- Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
- il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
- Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
- Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
- Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.
Avvertenze per il voto
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.
Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.