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Cronaca

Spara al Poligono, la risposta della Croce Rossa Italiana

"Il volontario di Croce Rossa non era richiamato in servizio nelle fila del Corpo Militare CRI, ma espletava un servizio di volontariato civile per l’Associazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

In riferimento alla notizia apparsa sulla pagina web modenatoday.it - cronaca e notizie da Modena - supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" - datata 11 gennaio 2013 dal titolo “Spara al poligono con la divisa della Croce rossa e diventa un caso” si fa presente quanto segue:

il soggetto in questione, M.M. di 51 anni, originario di Formigine, si trovava al poligono di tiro di Sassuolo (Modena) insieme ad altri due operatori di Croce Rossa per svolgere un servizio di assistenza sanitaria in occasione di una gara di tiro a segno organizzata dall’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia).

Il predetto M.M. indossava pantaloni rossi e maglietta bianca con il logo della Croce Rossa Italiana (come evidenziato dalle immagini apparse sul network “Facebook”) e non un’uniforme di foggia militare né, tantomeno, quella del Corpo Militare CRI, del quale peraltro il soggetto è un Sottufficiale in congedo.

Si fa presente che nel giorno in questione il volontario di Croce Rossa non era richiamato in servizio nelle fila del Corpo Militare CRI, ma espletava un servizio di volontariato civile per l’Associazione e, terminata la competizione, lo stesso veniva invitato dagli organizzatori della manifestazione a sparare qualche colpo di prova.

Si precisa, inoltre, che per il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze Armate dello Stato, vi è la possibilità di essere dotato di armamento leggero individuale.

Secondo la vigente normativa internazionale, ratificata dall’ordinamento nazionale, l’art. 22 della I^ Convenzione di Ginevra consente che: “Il personale militare sanitario della Formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei malati”.

Inoltre, l’art. 13, punto 2, del I Protocollo Aggiuntivo della I^ Convenzione di Ginevra prevede: “Non saranno considerati atti dannosi per il nemico: a) il fatto che il personale dell’unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati”.

Alla luce di quanto esposto, si invita, pertanto, la direzione della testata telematica in oggetto a voler porre in atto le necessarie rettifiche all’articolo pubblicato on-line in data 11 gennaio 2013, secondo la Legge n. 47 del 1948 (art. 8) e la Legge n. 69 del 1963 (art. 2).

Ten. Col. Claudio De Felici

Referente comunicazione Corpo Militare CRI

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