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Cronaca

La Corte Costituzionale sconfessa il Senato, Giovanardi potrà essere processato per la white list

I giudici hanno valutato incostituzionale il voto dall'aula di Palazzo Madama, che aveva votato l'insindacabilità di Carlo Giovanardi nel processo per le presunte pressioni alla Prefettura e alle forze dell'ordine sul caso dell'ammissione nella white list antimafia della ditta Bianchini

La Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata nella giornata di lunedì, ha annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica il 16 febbraio 2022 nei confronti di Carlo Giovanardi. Lo scorso anno, infatti, con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti l'aula di Palazzo Madama aveva votato l'insindacabilità del politico modenese nel processo che lo vedeva imputato per le presunte pressioni alla Prefettura e alle forze dell'ordine sul caso dell'ammissione nella white list antimafia della ditta Bianchini. Un caso di ormai 10 anni fa, che aveva travolto alcune aziende coinvolte nella ricostruzione post sisma.

Le accuse rivolte a Giovanardi dai Pm modenesi Bombana e Amara sono di minacce a corpo politico, amministrativo e giudiziario dello Stato, rivelazione di segreti d’ufficio e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. In sostanza il senatore è accusa di aver effettuato pressioni indebite sulla Prefettura di Modena, affinchè ammettesse all'interno della white list antimafia la ditta di San Felice sul Panaro, in modo che questa potesse regolarmente partecipare agli appalti per la ricostruzione post sisma.

Dal canto suo Giovanardi ha sempre sostenuto di aver agito entro i limiti delle proprie prerogative di parlamentare. Proprio su questo aspetto era stato chiamato a votare il Senato, che aveva sostenuto le ragioni di Giovanardi, attivando lo "scudo" che lo aveva salvato la processo. 

Ora la Corte Costituzionale ha ribaltato questa decisione, sostenendo in sintesi che i reati contestati non possono essere ricondotti a semplici opinioni. Si legge nella sentenza: "La prospettazione di un male al fine di coartare la volontà di un pubblico ufficiale o di un esponente di un Corpo politico o amministrativo, onde costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, è una condotta che - ove provata - integrerebbe un tipo di dichiarazione che non è espressiva di alcuna opinione, bensì è puro strumento di coercizione, alternativo alla violenza, sì da rilevare alla stregua di un mero comportamento. D'altro canto, non è compatibile, sul piano funzionale, con la prerogativa della insindacabilità, finalizzata a preservare l'autonomia del potere politico, il ricorso a condotte coercitive rispetto all'esercizio di altri poteri dello Stato. Non è dato rivendicare la prerogativa della insindacabilità e, dunque, difendere l'autonomia della funzione parlamentare rispetto a condotte vòlte a far deviare dai doveri d'ufficio esponenti di altri poteri dello Stato e a comprimere la loro discrezionalità".

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