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Cronaca

La Cassazione: "Strage Corinaldo conseguenza prevedibile dell'uso dello spray

I sei ragazzi modenesi sono stati condannati in via definitiva per omicidio preterintenzionale, oltre che per le tante altre rapine, lo scorso dicembre. Queste le motivazioni della suprema corte

''Tutti gli imputati erano presenti, la sera tra il 7 e l'8 dicembre 2018 presso la discoteca ‘Lanterna Azzurra’; tutti erano adusi all'utilizzo dello spray al peperoncino per la commissione di azioni predatorie ed erano assolutamente consapevoli degli effetti della diffusione della sostanza urticante’’.

Così la Quinta sezione penale della Cassazione motiva la sentenza con la quale è stata inflitta la condanna alla banda di giovani modenesi che hanno causato la strage di Corinaldo. I sei amici sconteranno condanne fino a 12 anni per i reati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali gravi per quella scellerata sera nella discoteca anconetana, dove il loro ennesimo tentativo di razziare le collanine degli avventori provocò sei vittime.

Cassazione, condanna definitiva per la banda modenese della strage di Corinaldo

Nelle motivazioni della sentenza si legge che come "tutti i ricorrenti, utilizzando consapevolmente lo spray (o anche solo approfittando dell'uso altrui), fossero pienamente consapevoli delle lesioni conseguenti alla diffusione della sostanza urticante e ne abbiano accettato la verificazione, quale effetto (strumentale) necessario per il raggiungimento del loro obbiettivo ultimo: la consumazione delle attività predatorie’’.

La strage è quindi diretta conseguenza dell'operato dei ragazzi: ''Se non fosse stato utilizzato a fini lesivi lo spray urticante non si sarebbe creata una situazione (incontrollabile) di panico generalizzato, le vittime non sarebbero state costrette a fuggire e a percorrere la rampa dell'uscita di sicurezza n. 3, né sulla stessa vi sarebbe stata la presenza di una massa di persone pressante sulle balaustre’’.

''La morte delle sei vittime deve ritenersi una conseguenza, ampiamente prevedibile (anche in considerazione della esperienza pregressa, della ‘competenza’ degli imputati e delle concrete circostanze di tempo e di luogo), di una specifica situazione di pericolo determinata dalla condotta intenzionale degli imputati che, consapevolmente, avrebbero partecipato all'utilizzo dello spray proprio per innescare una situazione di confusione generalizzata, strumentale alle condotte predatorie poi effettivamente poste in essere’’. 

I supremi giudici concludono: "Che fosse stato proprio la sostanza urticante emessa dallo spray la causa del panico è circostanza che la corte territoriale sorregge con ampia argomentazione dando atto: del rinvenimento, nei pressi dell'uscita n. 3, di una bomboletta spray contenente la sostanza urticante; degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati sui reperti (prelevati all'interno del locale, sugli impianti di areazione e nei pressi del bar, nonché su una delle macchine da fumo del locale); della circostanza per cui il fumo scenico (in ipotesi difensiva potenziale fonte di diffusione di altre e diverse sostanze urticanti) fosse stato azionato in precedenza senza alcun effetto secondario. In questo contesto, a fronte di tali dati fattuali, tutte la varie considerazioni mosse dalla difesa in ordine alla distribuzione degli spazi e al conseguente posizionamento della fonte di diffusione della sostanza appaiono francamente ultronee ed irrilevanti. Anche e soprattutto alla luce dell'impossibilità di controllare il panico, una volta innescato’’.

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