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Limitazioni orarie per le slot, il Tar dà ragione al Comune di Modena

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso di una società, spiegando che la misura tiene conto anche degli interessi economici

L'ordinanza sindacale che limita il funzionamento degli apparecchi da gioco nel territorio comunale di Modena è legittima. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia Romagna respingendo il ricorso del gestore di una sala bingo, che ha al suo interno anche alcune slot machine. Come riporta Agipronews, il Collegio ha spiegato che, all'interno dell'ordinanza impugnata dalla società ricorrente, è visibile come l'amministrazione comunale abbia “compiuto una seria istruttoria volta ad individuare e ad approfondire la situazione del Comune di Modena riguardo alla diffusione del gioco d’azzardo patologico nel proprio territorio”.

Quanto alle otto ore di apertura degli esercizi (tre al mattino e cinque al pomeriggio) i giudici, citando il Consiglio di Stato, hanno sottolineato come costituiscano “orario potenzialmente in grado di perseguire l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco d’azzardo patologico, contemperando però tale finalità nel redigere un orario di apertura degli esercizi che tenga effettivamente conto anche degli interessi economici degli imprenditori del settore imponendo loro il minor sacrificio possibile”.

La società ricorrente sosteneva inoltre che gli orari d'apertura indifferenziati per tutti i tipi di esercizi fossero discriminatori, poiché i locali aperti prevalentemente negli orari notturni sarebbero penalizzati rispetto a quelli operativi di giorno. Il Collegio ha però sottolineato che l'unicità dell'orario “ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari”.

Sempre in questo ambito, che ha scosso il settore del gioco in regione, il Tar ha respinto i ricorsi di alcune società che gestiscono diverse sale sul territorio, evidenziando quindi come la deliberazione della Giunta Regionale che determina le modalità applicative della legge sul gioco in Emilia Romagna non è retroattiva. Come riporta Agipronews, nel provvedimento del tribunale si legge che le delibere “sono prive di efficacia retroattiva”. Le prescrizioni infatti “si applicano dall’entrata in vigore della legge” e che “esse non sono mirate alla immediata cessazione delle attività, nel relativo procedimento contemplandosi la delocalizzazione mediante il riconoscimento di una specifica tempistica anche per la tutela della continuità occupazionale”.

In aggiunta, una delibera del 2019 “ha altresì previsto un periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione, che, in ragione di particolari esigenze, ciascun Comune potrà valutare essere ulteriormente prorogato per massimi ulteriori sei mesi”. Il Collegio ha però spiegato che “non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute”. Per questo il Tar ha respinto i ricorsi degli operatori.

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