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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Vignola

Operaio schiacciato da un muletto, chiesto rinvio a giudizio per i responsabili dell'azienda

Un anno dopo la tragica morte di Silvano Venturi alla Garavini srl di Vignola le indagini si chiudono con la richiesta di un processo per omicidio colposo. La magistratura ipotizza la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nessuna definizione né indicazione delle distanze di sicurezza tra percorsi pedonali e dei mezzi, nessuna regola di circolazione per carrelli e personale. Gli incidenti sul lavoro non sono mai frutto di mera fatalità ma a monte di quello, tragico, occorso a Silvano Venturi di lacune e violazioni ce n’erano proprio tante e pesanti. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Procura di Modena nell’ambito del procedimento penale aperto subito dopo il dramma consumatosi il 10 maggio 2017 a Vignola presso la ditta Garavini srl.

A conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il dott. Pasquale Mazzei, ha dunque chiesto il rinvio a giudizio per G. G., 76 anni, e per S. G., 37 anni (una donna), in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa, imputati per il reato di omicidio colposo, con l’aggravante del fatto commesso per il mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E il Gup, dott.ssa Eleonora Pirillo, in relazione alla richiesta, ha fissato per il 23 ottobre l’udienza preliminare in camera di consiglio, che fornirà le prime risposte ai famigliari della vittima, difesi dai legali dello Studio 3A.

L’operaio addetto alla produzione, dipendente da ben 26 della Garavini, azienda che opera nel settore delle lavorazioni di materiali ceramici, quel giorno, alle 10 del mattino, stava lavorando con altri due colleghi nel cortile esterno del capannone. I tre lavoratori utilizzavano un carrello elevatore dotato di forche e attrezzato con braccio gru per movimentare lastre di marmo che venivano sollevate mediante fasce collegate con moschettone: un collega era alla guida, la vittima e l’altro collega si muovevano a piedi a fianco del carrello in movimento, mantenendo le fasce per evitare che potessero dondolare e impigliarsi. Lungo il tragitto, mentre camminava lungo il marciapiedi alla sinistra del muletto, però, Venturi perse l’equilibrio cadendo in avanti, finendo sotto la ruota anteriore sinistra e subendo gravissime lesioni toraco-addominali da schiacciamento risultate fatali.

All’inizio si era ipotizzato che il 47enne potesse essere rimasto vittima di un malore, eventualità però esclusa dal dott. Matteo Tudini, il medico patologo incaricato dalla Procura di Bologna (per delega dalla Procura di Modena, trovandosi la salma nell’obitorio dell’ospedale Maggiore) di effettuare l'esame autoptico: il consulente tecnico d’ufficio ha stabilito come, “sotto il profilo della causalità, non vi sono dubbi che la morte sia conseguenza diretta del severo traumatismo toracico e addominale causato dall’investimento: la lesività è da ritenersi compatibile con un trauma da schiacciamento”. Per inciso, le indagini tossicologiche hanno anche escluso che l’operaio fosse sotto l’effetto di sostanze “esogene” quali droghe o alcool: la perdita di equilibrio è stata solo una tragica fatalità, che però si sarebbe dovuta limitare a una caduta a terra e non sfociare in un tragico investimento.

La richiesta del PM è così motivata: “Per aver cagionato – recita l’atto – la morte di Silvano Venturi per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza nonché specificamente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dell’articolo 64, comma I lettera A del D.L.vo 81/08”.

Ai due imputati si contesta di aver “omesso nel documento di valutazione dei rischi di calcolare e di stabilire mediante adeguata segnaletica orizzontale e verticale nell’area cortiliva esterna le distanze di sicurezza tra percorsi pedonali e percorsi dei mezzi, di indicare le regole di circolazione dei carrelli, dei pedoni e dei mezzi operanti all’esterno dell’azienda e di adottare misure organizzative e procedurali di sicurezza per le zone dove lo spazio non consentiva di rispettare la distanza di sicurezza”.

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